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Obblighi di pubblicazione per associazioni/fondazioni onlus l’art. 1, com. dal 125 al 129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

L'art. 1, com. dal 125 al 129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, impone l’obbligo alle associazioni e alle fondazioni, che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, di pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti internet o in alternativa sulla propria pagina Facebook ed ove non dispongano di alcun portale digitale sul sito internet della rete associativa, alla quale il soggetto del Terzo settore aderisce, tutte le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti pari/superiori a €10.000,00.
pubblicato il 2019/02/21 13:45:00 GMT+2 ultima modifica 2019-02-22T09:22:48+02:00

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